Campeggio libero in Italia, regolamento regione per regione

Che tu ti muova in a piedi, in bici o in auto, ti sarà capitato di essere in giro per l'Italia e di chiederti se stai violando qualche legge, piantando la tua tenda in un bellissimo campspot panoramico!

Cercare la risposta a questa domanda non è per nulla semplice, ma non sei tu ad essere in difetto. La regolamentazione dei campeggi e dei bivacchi in Italia segue una struttura di competenze decentrata, partendo dalla legislazione nazionale che attribuisce alle Regioni il compito di definire le norme, le quali devono essere generalmente dettagliate da Comuni e Parchi Naturali.

ll decreto legislativo 31/3/1998 n.112, che afferma che, a livello nazionale, ciascuna regione, zone e/o parco è soggetta a una diversa regolamentazione.

Prima di chiarire le regole da rispettare, regione per regione, è importante comprendere cosa si intenda per bivacco e campeggio libero. Anche in questo caso, purtroppo, la confusione è notevole. Ogni regolamento generale parla del bivacco e del campeggio a suo modo, quando questi vengono menzionati. Dall'analisi delle fonti disponibili, che lasciamo qui sotto consultabili, e incrociando le varie definizioni di questi due concetti, cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Bivacco e Campeggio Libero

Il bivacco è generalmente concepito per i territori montani e si caratterizza per la sua natura di emergenza e breve durata. Nell’alpinismo, indica una sosta notturna effettuata durante ascensioni che richiedono più di un giorno, utilizzando una tenda montata dopo il tramonto e smontata prima dell'alba.

Il bivacco notturno dal tramonto all’alba è generalmente legale ovunque, salvo chiare disposizioni contrarie.

Il campeggio libero, invece, si riferisce alla pratica di piantare una tenda e pernottare in un'area non ufficialmente designata o attrezzata per il campeggio. A differenza del bivacco, comporta un accampamento più organizzato, che può durare diverse notti nello stesso luogo.

Approfondiamo ora il quadro normativo regionale, analizzando cosa stabiliscono le leggi in ciascuna regione.

Abruzzo

La Legge regionale 14 Marzo 2000, n.33 (citata nella Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, articolo 7) parla dei campeggi autoorganizzati, definendoli come "l'attività che utilizza strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni ". L'autorizzazione al campeggio autoorganizzato è rilasciata "dagli Enti gestori delle aree protette sul cui territorio è compreso il sito, acquisite tutte le altre eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie in base alle vigenti leggi; qualora il sito non sia compreso in un territorio ricadente in un'area protetta, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune sul cui territorio è compreso il sito stesso".

La stessa normativa definisce, all'articolo 5, il campeggio itinerante come "l'attività che prevede spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore", a patto che "per la sosta su aree espressamente individuate, di proprietà pubblica o privata, non vi sia il diniego del soggetto interessato".

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16

Legge regionale 14 Marzo 2000, n.33 - File Word

Basilicata

In Basilicata, il campeggio libero temporaneo è consentito, ma richiede una richiesta scritta al Comune in cui si intende soggiornare.

Calabria

Al momento, non esiste una normativa specifica riguardante il campeggio libero nella regione.

E' consigliabile richiedere l’autorizzazione al comune della destinazione scelta.

Campania

Anche nella regione della Campania, al momento non esiste una normativa generale riguardante il campeggio libero.

E' consigliabile richiedere l’autorizzazione al comune della destinazione scelta.

Emilia Romagna

La Legge Regionale n. 16 del 2014 dell'Emilia Romagna, all'articolo 41, disciplina il campeggio libero nella regione. "Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture attrezzate”.

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16

Friuli Venezia Giulia

Il campeggio è consentito solamente in campeggi appositamente attrezzati.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Sito ufficiale Friuli Venezia Giulia

Lazio

La Legge Regionale del 03 maggio 1985, n. 59 all’articolo 5 riporta che: Il sindaco, accertata l’esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico – sanitario di sicurezza e di tutela dell’ambiente, può autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiore ai quindici giorni”.

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

La Legge Regionale del 03 maggio 1985, n. 59

Liguria

La Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24, all’art. 11 vieta la possibilità di “campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza”.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge Regionale 2009, n.14

Lombardia

La Legge Regionale n. 15 del 2007 definiva che le normative riguardanti il campeggio libero sono lasciate alla discrezione dei singoli comuni.

Tale normativa è stata però abrogata dall'art. 86, comma 1, lett. i) della Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, la quale non da nessuna indicazione aggiuntiva in merito al campeggio libero, nè al bivacco notturno. E' consigliabile richiedere l’autorizzazione al comune della destinazione scelta.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge Regionale n. 15 del 2007

Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27

Marche

Nelle Marche, è consentito il campeggio libero "di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali", autorizzata dal comune ed "in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;

b) perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali."

Anche in possesso dei requisiti sopra riportati, il campeggio libero può avere una durata massima di 48 ore, dove non esistono aree di campeggio attrezzate.

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Normativa n.9 del 11 luglio 2006

Molise

La legge regionale n. 5 del 2001 regola le norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta in Molise. L'articolo 11 indica che "Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni 10", lasciando uno spiraglio aperto al campeggio libero.

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge regionale n. 5 del 2001

Piemonte

In Piemonte, è possibile praticare il campeggio libero per un massimo di 48 ore nella stessa località, a condizione che non siano già presenti aree designate per il campeggio autorizzato. E' sempre necessario inviare una comunicazione preventiva al Sindaco del Comune interessato, almeno 24 ore prima della sosta.

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge regionale 4 gennaio 2021, n. 1

Legge regionale 5/2019

Puglia

Il campeggio è consentito "nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio", previa autorizzazione concessa dal sindaco. La legge stabilisce che "i comuni sono obbligati a individuare apposite aree di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra ferma di sosta campeggistica”.

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11, art. 20-23

Sardegna

In Sardegna, la legge Regionale 28/07/2017, N. 16 definisce che "su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea". L'ordinanza balneare del 2014 regola invece il campeggio libero sulle spiagge, indicando che è vietato campeggiare sulle spiagge "con roulotte, camper, tende o altre attrezzature simili".

L’art. 30 della stessa legge regionale cita il bivacco nei seguenti termini “nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco”:

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge Regionale 28/07/2017, N. 16

Ordinanza Balneare del 2014

Sicilia

La legge regionale n. 14 del 198 specifica, all'articolo 1, che "nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione". L'articolo 15 cita inoltre i campeggi mobili occasionali, indicando che "le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale". La parte finale dell'articolo suggerisce di "chiedere l’autorizzazione al comune interessato", verificando insomma le disposizioni locali.

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge regionale n. 14 del 1982

Toscana

La Toscana non ha statuito nulla riguardo al campeggio libero.

E' consigliabile richiedere l’autorizzazione al comune della destinazione scelta.

Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige "è vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti".

Il bivacco è consentito per un massimo di 24 ore, salvo divieti specifici da parte delle autorità locali.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19

Umbria

La Legge Regionale n.13 del 2013, regola la materia delle aree attrezzate per la sosta temporanea, indicando che i comuni "possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea" di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, per ventiquattro ore. "La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta".

All’interno dei Parchi Regionali il campeggio libero è disciplinato direttamente dagli Enti che gestiscono il parco, a cui bisogna rivolgersi per richiedere l'autorizzazione.

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

La Legge Regionale n.13 del 2013

Valle d’Aosta

Il "bivacco alpinistico in tenda" è consentito se "realizzato a quote superiori a metri 2.500 slm", e la sosta è limitata al periodo dal tramonto all’alba. Possono inoltre essere autorizzati dal Sindaco del comune, "per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro", nello specifico "in località non servite da complessi ricettivi all'aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo".

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge Regionale n. 8 del 2002

Veneto

L'articolo 2 della Legge Regionale 1984, n.40 definisce che "Il campeggio e l’accensione di fuochi all’aperto sono consentiti solo all’interno delle aree appositamente individuate e attrezzate".

La normativa non cita in nessun modo il bivacco notturno.

Per conoscere ulteriori dettagli, consulta anche tu la nostra fonte:

Legge Regionale 1984, n.40 - Word File

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